Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely repeating lower court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of those already examined and rejected by the territorial court. The appellant claimed violations of penal law and lack of reasoning regarding mitigating circumstances and recidivism, but these points had been adequately addressed with correct legal arguments previously. Consequently, the court refused to re-evaluate the discretionary power exercised by the lower judge, ordering the dismissal of the appeal and the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without new specific confrontation are inadmissible, as the supreme court cannot re-evaluate the discretionary power exercised by the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNALIRE PAMELA nato a BRINDISI il 01/01/1988 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che la ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato accoglimento dei motivi d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione degli effetti della contestata recidiva e la diminuzione della pena;
Considerato che si tratta di doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con i quali la ricorrente neppure specificamente si confronta, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delbricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giu