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Ordinanza — n. 9813/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against building code violation conviction for material executor due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giuseppe Di Palmo's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for building code violations. The court found the lower court's reasoning sufficient to establish the material executor's liability based on established jurisprudence and specific facts about the site's alterations. Consequently, the appeal was rejected as a generic re-litigation of facts already ruled upon, resulting in the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on generic grounds previously declared inadmissible in the appellate judgment is inadmissible, and the appellant bears the procedural costs.

Parole chiave

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building code violations material executor liability generic appeal grounds inadmissible cassation procedural costs allocation responsabilità dell'appaltatore violazione dei doveri professionali cooperazione all'adempimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 44 comma 1 lettera b) d.P.R. n. 380 del 2001
- La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale Di Palmo Giuseppe era stato condannato, alla pena di un anno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b) , del d.P.R.
Art. 29 comma primo T.U. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Art. 6 legge 28 febbraio 1985 n. 47
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35084 del 25/03/2004, Barreca
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMO GIUSEPPE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/01/1956 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale Di Palmo Giuseppe era stato condannato, alla pena di un anno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b) , del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, quale esecutore materiale, in concorso con il committente proprietario, abusivamente realizzato, in difformità del permesso di costruire, previa demolizione di una preesistente struttura, opere abusive sull'immobile di Vico Spiazzo Pietà di Francavilla Fontana. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità nella veste di esecutore materiale delle opere abusive. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, con la quale si richiede sostanzialmente una rivalutazione del fatto.

Del resto, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge che la stessa contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in riferimento alla partecipazione dell'imputato, socio della cooperativa che eseguiva i lavori e presente al momento del sopralluogo durante il quale si definiva "responsabile dei lavori", alla luce dell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il carattere "proprio" dei reati costituiti da violazioni della normativa edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora trasfuso nell'art.29, comma primo, T.U. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), altri soggetti possano essere ritenuti responsabili di detti reati, in quanto inseritisi attivamente nella loro consumazione.

Degli illeciti in questione, quindi, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri in materia di concorso di persone nel reato, anche l'esecutore materiale dei lavori, pur quando si tratti di semplice muratore od operaio, la cui responsabilità può essere inoltre affermata anche a titolo di colpa, relativamente all'eventuale, mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori stessi (Sez. 3, n. 35084 del 25/03/2004, Barreca, Rv. 229651 - 01 e successive conformi). È sufficiente qui evidenziare che la struttura, in centro storico ove sono ammessi solo interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, prima presente sul posto era un fabbricato ad un piano e all'atto dell'accertamento erano rilevate plurime demolizioni e ricostruzioni interne e l'elevazione di due piani, consistenza delle opere da cui la corte territoriale ha tratto il convincimento del grave profilo di colpa nel non avere verificato la corrispondenza di quanto autorizzato e quanto realizzato. 4. - Quanto al trattamento sanzionatorio mette conto rilevare il Collegio che il motivo era già stato dichiarato inammissibile per genericità nel giudizio di appello.

La genericità del motivo di appello precluse una nuova censura fondata sulle medesime -generiche - considerazioni risolvendosi in motivo aspecifico che conduce, ai sensi dell'art.591 comma 1 lett c) cod.proc.pen. alla dichiarazione di inammissibilità. Nel caso poi, come quello in scrutinio, in cui il denunciato difetto di motivazione della sentenza di appello che aveva già rilevato la genericità del motivo, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). 5.- Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022 Il