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Ordinanza — n. 9812/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of confrontation with prior merits judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to confront the legal arguments already examined and rejected by the lower court. The applicant argued that the court erred in not recognizing the drug quantity as a minor offense, but the court found these complaints merely repetitive of previously dismissed objections. Consequently, the appeal was rejected as it did not present new grounds warranting a review of the established legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, t.u. stup.; The appeal is inadmissible when the applicant's complaints are merely repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive complaints lack of confrontation drug quantity offense minor offense classification detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, t.u. stup.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO GAETANO nato a CERIGNOLA il 09/01/1969 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e l'illogicità della motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione, presso il luogo di restrizione agli arresti domiciliari disposti per analogo reato, di un quantitativo di cocaina da cui potevano ricavarsi 222 dosi droganti;

Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente neppure pienamente si confronta, e che gli elementi addotti per disconoscere la più favorevole qualificazione giuridica del fatto invocata (pag. 3 sentenza) sono conformi a diritto ed ala consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente