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Ordinanza — n. 9811/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax omission crime, ruling economic crisis does not negate criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failing to submit annual tax declarations. The defendant argued that an economic crisis prevented payment, claiming a lack of criminal intent, but the court found this irrelevant to the offense. The ruling established that the mere inability to pay due to financial hardship does not excuse the statutory duty to file tax returns.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 74/2000, art. 5; The failure to submit annual tax declarations constitutes a criminal omission punishable regardless of the taxpayer's economic crisis or inability to pay the resulting taxes.

Parole chiave

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omission crime tax declaration economic crisis criminal intent inadmissible appeal omissive offense tax liability dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 74/2000, art. 5
Va, in primo luogo, rammentato che il d.Lgs. n. 74/2000, art. 5 punisce, com'è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti.
art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi
Trattasi di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv.
Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio
246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPA ROCCO nato a POGGIARDO il 13/05/1981 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale Campa Rocco era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per l'anno 2010.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato in ragione della crisi economica della ditta individuale dell'imputato che non aveva consentito il pagamento delle imposte, sicchè la condotta non era sorretta da coscienza e volontà. Chiede l'assoluzione dal reato ascritto.

3. Il ricorso è inammissibile perché la censura non si coniuga con la decisione ed è manifestamente infondata. Va, in primo luogo, rammentato che il d.Lgs. n. 74/2000, art. 5 punisce, com'è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti. Trattasi di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01).

In tale ambito, non rileva la eventuale sussistenza di una crisi economica che abbia impedito il versamento delle imposte dovute giacchè ciò che viene ad essere punito è la condotta omissiva della presentazione delle dichiarazioni in presenza di produzione di redditi superiori ad una soglia di punibilità che non vengono contestate dall'imputato. A fronte dell'omissione della presentazione resta priva di rilievo scriminante il mancato pagamento delle imposte per effetto di una crisi economica. La censura, in definitiva, non si coniuga con la struttura del reato ed è manifestamente infondata in diritto.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3000,00v in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21