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Ordinanza — n. 9810/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and mere reproduction of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9810/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and illogical reasoning regarding evidence evaluation and sentencing circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without the necessary critical analysis required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without providing a critical analysis of the decision's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis reproduction of lower court arguments cassation procedural requirements violation of law claim rejection detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGIO VINCENZO MARCO nato a TORINO il 15/04/1972 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione sia in terna di valutazione della prova sia con riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e degli indici dimostrativi della destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza in sequestro;

Considerato che le doglianze non sono consentite in sede di legittimità, perché sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, non sono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e sono volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di cassazione; Rilevato che pure il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed in relazione al quantum della pena irrogata, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manca della necessaria critica analisi della decisione impugnata, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto dell'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuitole;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente G