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Ordinanza — n. 9808/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for unauthorized waste transport, citing lack of admissibility and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for unauthorized waste transport, arguing against the non-occasional nature of the act and the lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court correctly applied legal provisions regarding the subjective element of the crime and the discretion in sentencing without requiring a re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they reproduce issues already adequately examined and dismissed by the trial court with correct legal arguments, and if they challenge the discretionary power of sentencing without presenting new favorable elements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility unauthorized waste transport subjective element crime sentencing discretion non-occasional act Cassa delle ammende legittimità sindacato inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, censurati con il terzo motivo, sono sorretti da adeguata e non illogica motivazione, che richiama i principali criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Considerato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, censurati con il terzo motivo, sono sorretti da adeguata e non illogica motivazione, che richiama i principali criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINEFRA GIOVANNI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/12/1953 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i primi due motivi addotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2), che, applicando correttamente le disposizioni di legge in conformità al consolidato orientamento di legittimità, ha non illogicamente argomentato la non occasionalità del trasporto non autorizzato di rifiuti e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato anche con riguardo alla disposta confisca, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura e diversa interpretazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;

Considerato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena, censurati con il terzo motivo, sono sorretti da adeguata e non illogica motivazione, che richiama i principali criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella specie applicati, senza in questa sede di legittimità possa censurarsi il discrezionale potere esercitato dal giudice di merito, non avendo peraltro il ricorrente allegato quali favorevoli elementi di valutazione sarebbero stati trascurati; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la motivazione - pur senza espressamente richiamare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - argomenta non illogicamente la non modesta entità del fatto che ne preclude l'applicazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il