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Ordinanza — n. 9807/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9807/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9807/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Barkallah Mongi propone, a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all'art. 7:3 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cp 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9807/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la mancata concessione di una circostanza attenuante non prevista dell'accordo.

Parole chiave

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caso poco grave responsabilità penale dei minori richiedente l'asilo mongolo azione intesa alla dichiarazione di responsabilità infortunio bagattellare responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARKALLAH MONGI nato il 11/12/1986 avverso la sentenza del 02/07/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAcl-at-e-alPhise-a-~; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Barkallah Mongi propone, a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all'art. 7:3 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cp 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è manifestamente infondato.

4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la mancata concessione di una circostanza attenuante non prevista dell'accordo.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

5. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022 I