Cassation appeal against penalty on request dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Taurino Egidio inadmissible against a penalty imposed upon his request. The appellant argued for acquittal based on insufficient reasoning, but the court noted that appeals against such penalties are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty. Since the appellant raised none of these permitted issues, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against penalties imposed upon request are admissible only for specific grounds; appeals based on lack of reasoning for acquittal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAURINO EGIDIO nato a TARANTO il 03/05/1977 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEdattavvise-a-1-1.e-prift4; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Taurino Egidio propone, a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è manifestamente infondato.
4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto dì correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
5. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022 Il Con