Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual grounds and admissibility of fact-based complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Vigani and Piccin inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued that the lower court failed to conduct necessary investigations and did not verify the subjective elements of the crime. The court rejected these claims because they lacked specific factual requests and legal reasoning, constituting mere fact-based complaints which are inadmissible in a court of last resort.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassazione must be supported by specific factual requests and legal arguments; mere complaints regarding the lack of fact-finding or investigation are inadmissible as they do not constitute a valid ground for review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIGANI SIGID nato il 29/04/1991 PICCIN ELENA nato a BELLUNO il 28/09/1995 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i ricorrenti Sigid Vigani ed Elena Piccin propongono un'unica doglianza, che sostanzialmente contesta la mancata assunzione di prova decisiva (recte, il mancato svolgimento di indagini) in relazione al reato contestato al capo 2), nonché l'omessa motivazione in relazione alla mancata verifica delle modalità di acquisto e dell'assenza dell'elemento soggettivo da parte degli imputati;
Considerato che tale motivo di ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Ritenuto, inoltre, che il motivo sia costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, anche per tale ragione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il cumulativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sarno DE.nC,SIT