Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9795/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-qualification of crime in plea bargain sentences post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9795/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing the court erred in qualifying the crime under a specific legal provision. The court ruled that such appeals are only admissible if the legal qualification is manifestly erroneous, as mere disagreement with the qualification lacks merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for manifest errors in legal qualification, which must be evident rather than debatable.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing legal qualification error cassation admissibility manifest error standard criminal procedure appeal falsa dichiarazione della parte corresponsabilità della vittima legge sull'aiuto alle vittime

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato, a France Amos, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di anni due di reclusione e C 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv.
Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez
254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv.
Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea
246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCE AMOS nato il 03/09/1991 avverso la sentenza del 04/08/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOetate-a3.44sia-a-14e-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato, a France Amos, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di anni due di reclusione e C 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento deducendo l'erronea qualificazione giuridica in relazione alla mancata qualificazione del reato quale violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.

Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;

Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2