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Ordinanza — n. 9792/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9792/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SALVATORE nato a SANT'AGATA DE GOTI il 31/01/1988 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; RilevatO che, con dichiarazione trasmessa dal difensore, il quale ha autenticato la sottoscrizione, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso dal medesimo proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia.

Parole chiave

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rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia spese di difesa anticipo delle spese tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SALVATORE nato a SANT'AGATA DE GOTI il 31/01/1988 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; RilevatO che, con dichiarazione trasmessa dal difensore, il quale ha autenticato la sottoscrizione, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso dal medesimo proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sarno " ,CA \CE