Ordinanza — n. 9792/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SALVATORE nato a SANT'AGATA DE GOTI il 31/01/1988 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; RilevatO che, con dichiarazione trasmessa dal difensore, il quale ha autenticato la sottoscrizione, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso dal medesimo proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SALVATORE nato a SANT'AGATA DE GOTI il 31/01/1988 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; RilevatO che, con dichiarazione trasmessa dal difensore, il quale ha autenticato la sottoscrizione, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso dal medesimo proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sarno " ,CA \CE