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Ordinanza — n. 9791/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9791/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARESE MARIA ANNA nato a TORRE DEL GRECO il 22/06/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione richiesto in appello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla elevata distanza temporale tra i reati, non illogicamente ritenuta incompatibile con una unitaria deliberazione criminosa, in assenza di concreti elementi di diverso segno che la ricorrente neppure allega);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9791/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate criminalità persistente concorso materiale di reati ritardo ingiustificato dell'azione penale precedenti penali rilevanti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARESE MARIA ANNA nato a TORRE DEL GRECO il 22/06/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione richiesto in appello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla elevata distanza temporale tra i reati, non illogicamente ritenuta incompatibile con una unitaria deliberazione criminosa, in assenza di concreti elementi di diverso segno che la ricorrente neppure allega);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sarno L