Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9790/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for drug trafficking and recidivism aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9790/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants challenged their sentences regarding drug trafficking charges and the application of specific mitigating and aggravating circumstances. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient, logical, and consistent with established legal principles, leaving no room for review on these grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c.p.p.; Art. 73, comma 5, t.u. stup.; Art. 416 bis.1., cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance with non-illogical reasoning, as the Supreme Court cannot re-evaluate the merits of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility drug trafficking sentencing recidivism aggravation mitigating circumstances review merits re-evaluation prohibition abuso di sostanze cause di esclusione tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 73, comma 5, t.u. stup.
Art. 416 bis.1., cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso proposti da Luongo Valentina - con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1., terzo comma, cod.
art. 416-bis cod. pen
276324, sull'impossibilità di applicare l'attenuante speciale laddove, come nella specie ritenuto, non emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, Rubino
Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari
Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONOCORE ALESSANDRO nato a CASTEL VOLTURNO il 25/09/1995 DE LUCIA AGOSTINO nato a FORMIA il 22/10/1995 LUONGO VALENTINA GIUSEPPINA nato a FORMIA il 24/02/1990 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso di Alessandro Buonocore, che contesta la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e il vizio di motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità rispetto ai reiterati episodi di cessione di stupefacenti, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza (pag.

5) adeguatamente argomentato le ragioni dell'impossibilità della riqualificazione con particolare riguardo all'inserimento della condotta illecita concorsuale tenuta dal ricorrente nell'ambito di una piazza di spaccio gestita dal di lui zio con una struttura associativa non riconducibile al paradigma di cui all'art. 74, comma 6, t.u. stup. per il consistente smercio di cocaina e crack; Ritenuto che il secondo motivo, con cui il medesimo Buonocore si duole della correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sorretto da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria;

Considerato che i motivi di ricorso proposti da Luongo Valentina - con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1., terzo comma, cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva aggravata - non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di doglianze già adeguatamente e correttamente rigettate dalla Corte territoriale; ed invero, in primo luogo la sentenza ha rilevato la contrarietà a diritto della prima richiesta senza che la ricorrente si confronti con quelle esatte valutazioni (cfr.

Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, dep. 2019, Rubino, Rv. 276324, sull'impossibilità di applicare l'attenuante speciale laddove, come nella specie ritenuto, non emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso); in secondo luogo, la sentenza (pag.

3) ha non illogicamente argomentato le ragioni del giudizio in termini di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche senza che in questa sede possa sindacarsi il merito della decisione; Ritenuto che con i motivi del ricorso di De Lucia Agostino, con cui ci si duole della mancata concessione nella massima estensione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1., terzo comma, cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag.

4) e sono manifestamente infondati, avendo il giudice di merito argomentato non illogicamente l'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli, alla luce della disciplina normativa applicabile quale interpretata in conformità a consolidati indirizzi giurisprudenziali (v. Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02), senza che questa Corte possa rivalutare il merito della decisione resa sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni