Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and based on unfounded complaints regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dentice Giuseppe inadmissible, ruling it generic and based on manifestly unfounded complaints. The appellant challenged the lower court's sentence for drug possession, arguing violations of sentencing guidelines and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that the appellate court correctly applied statutory criteria and provided sufficient motivation for its sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and based on unfounded complaints, as the court of first instance's sentencing motivation is binding in terms of fact-finding regarding mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENTICE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 13/03/1974 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Nola nei confronti di Dentice Giuseppe, alla pena di mesi dieci di reclusione e C 3.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sul diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché generico e basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo che il Dentice è soggetto pluripregiudicato e del quantitativo di hashish detenuto.
Dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato sul rilievo dell'esistenza di precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il Consigli e