Personal appeal by defendant dismissed as inadmissible post-2017 law change requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the defendant's personal appeal inadmissible due to a legislative change effective June 2017. The appellant, Alessandro Lettera, argued for personal representation, but the court noted that the new procedural code now mandates legal counsel for such appeals. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the enactment of Law no. 103 of 23 June 2017, personal appeals by the accused are no longer admissible, requiring representation by a lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTERA ALESSANDRO nato a SCAFATI il 15/07/1981 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Lettera Alessandro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il Consigli r e ensore Il Preside