Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9784/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise recidiva issue in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court erred in balancing generic mitigating circumstances against recidiva, but the court noted the appeal lacked specific factual grounds and raised the recidiva issue for the first time in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; In appeals, generic challenges to the balancing of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible, and issues not raised in the appellate judgment cannot be introduced for the first time before the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds manifestly unfounded recidiva first instance balancing circumstances procedural costs fine fund payment inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO RICCARDO nato a VALDAGNO il 02/08/1992 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, ha ridotto la pena inflitta a Rizzo Riccardo nella misura di mesi sei di reclusione e C 1.000.00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e la continuazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e sull'applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il primo motivo di ricorso è generico. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte del "peso dei precedenti penali" ha ritenuto di condividere il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva i nfraq uinq uenna le. Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva.

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata. Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva rileva il Collegio che la questione non era stata devoluta nel giudizio di appello sicchè non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Peraltro, si osserva che la censura oggi mossa è totalmente generica e disancorata dalla decisione impugnata là dove rileva "la contraddittorietà della motivazione" su un punto neppure devoluto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il C