Ordinanza — n. 9781/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINOU YOUSSEF nato a BRA il 10/07/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di COMOibato avvr_s_ao ir.e44311); udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, in modo assolutamente generico e senza alcun concreto riferimento che consenta di comprendere la doglianza, il vizio di motivazione circa l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che, come detto, nella specie non sono stati in alcun modo articolati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9781/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINOU YOUSSEF nato a BRA il 10/07/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di COMOibato avvr_s_ao ir.e44311); udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, in modo assolutamente generico e senza alcun concreto riferimento che consenta di comprendere la doglianza, il vizio di motivazione circa l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che, come detto, nella specie non sono stati in alcun modo articolati;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio