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Ordinanza — n. 9781/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9781/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINOU YOUSSEF nato a BRA il 10/07/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di COMOibato avvr_s_ao ir.e44311); udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, in modo assolutamente generico e senza alcun concreto riferimento che consenta di comprendere la doglianza, il vizio di motivazione circa l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che, come detto, nella specie non sono stati in alcun modo articolati;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9781/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo di revisione inosservanza delle norme sulla competenza dubbio circa il carattere di infrazione cognizione del ricorso per cassazione censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINOU YOUSSEF nato a BRA il 10/07/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di COMOibato avvr_s_ao ir.e44311); udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, in modo assolutamente generico e senza alcun concreto riferimento che consenta di comprendere la doglianza, il vizio di motivazione circa l'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che, come detto, nella specie non sono stati in alcun modo articolati;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio