Ordinanza — n. 9773/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE KOLY nato il 02/11/1999 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta sostanzialmente la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, in relazione alla ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente a giudizio di fatto e volto a sollecitare inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di motivazione non certo illogica (si veda, in particolare, pag. 3, sulla continuità nell'attività illecita in relazione ai recenti precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, sulla continuità nell'attività illecita in relazione ai recenti precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE KOLY nato il 02/11/1999 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta sostanzialmente la correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, in relazione alla ritenuta recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente a giudizio di fatto e volto a sollecitare inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di motivazione non certo illogica (si veda, in particolare, pag. 3, sulla continuità nell'attività illecita in relazione ai recenti precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud