Ordinanza — n. 9772/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GHOUDRI HAFID nato il 10/08/1986 FATINE AHMED nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Hafid El Ghoudri, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato Ahmeed, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato Ahmeed, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GHOUDRI HAFID nato il 10/08/1986 FATINE AHMED nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Hafid El Ghoudri, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato Ahmeed, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello;
Rilevato che Ahmeed Fatine, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo mancante la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati in sentenza; Considerato che anche detta impugnazione è inammissibile in quanto costituta da mere doglianze in punto di fatto e riproduttiva di censure già vagliate adeguatamente nel giudizio, sollecitandosi a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sa