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Ordinanza — n. 9772/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9772/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GHOUDRI HAFID nato il 10/08/1986 FATINE AHMED nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Hafid El Ghoudri, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato Ahmeed, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello;

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato Ahmeed, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti capacità di subire la carcerazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GHOUDRI HAFID nato il 10/08/1986 FATINE AHMED nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Hafid El Ghoudri, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato Ahmeed, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello;

Rilevato che Ahmeed Fatine, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo mancante la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati in sentenza; Considerato che anche detta impugnazione è inammissibile in quanto costituta da mere doglianze in punto di fatto e riproduttiva di censure già vagliate adeguatamente nel giudizio, sollecitandosi a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Giulio Sa