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Ordinanza — n. 9641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID FATTAH nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 02/07/1992 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hafid Fattah; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie solo apparentemente pone il tema della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TU atteso che ne rivendica la configurabilità in termini assolutamente apodittici; ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie solo apparentemente pone il tema della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TU atteso che ne rivendica la configurabilità in termini assolutamente apodittici; ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Parole chiave

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procedura semplificata censure procedurali censura formulata in modo carente reati qualificati contro gli stupefacenti impugnazione della cancellazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID FATTAH nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 02/07/1992 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hafid Fattah; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie solo apparentemente pone il tema della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TU atteso che ne rivendica la configurabilità in termini assolutamente apodittici; ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pa