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Ordinanza — n. 9639/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed instead of by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was submitted personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. Although the defense lawyer signed the document, the court ruled this signature merely authenticated the act under specific criminal procedure rules and did not constitute a valid submission by a registered professional. Consequently, the appeal was rejected under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that such appeals must be signed exclusively by attorneys enrolled in the special register.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 39 d.l. 27/01/1963: A cassation appeal against any judicial decision must be signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation and cannot be filed personally by the party.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal defense attorney special register personal filing criminal procedure signature validity requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Art. 39 d.l. 27/01/1963
Art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ARBEN nato a DURAZZO( ALBANIA) il 03/06/1985 avverso la sentenza del 24/03/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAtlateLaxa4so-age-per-t-P2_, udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Arben Hoxha; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perchè proposto personalmente I è* ivt- dall'irretzgatm. atteso che l'impugnazione, in coerenza con le indicazioni contenute nella relativa intestazione, risulta sottoscritta unicamente dal Perfetto mentre la firma apposta in calce dal difensore, lungi dal consentire di riferire allo stesso il ricorso, trova espressa giustificazione esclusivamente un una impropria attività di autenticazione ex art 39 d. att. cod. proc. pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa '