Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9637/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of positive elements and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9637/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating captured dialogues and failed to apply specific legal arguments. The court rejected these claims because the first argument merely repeated issues already properly addressed by the appellate court, while the second lacked the required positive elements to demonstrate omitted facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already decided by the lower court or fails to indicate positive elements omitted by the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of positive elements repetition of lower court arguments procedural costs and fine appellate court review corrispondenza con il difensore circostanze attenuanti impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDIRON ALESSANDRO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 24/09/1982 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Caldiron esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perché il primo motivo di ricorso ( legato al portato probatorio dei dialoghi captati e alla lettura che ne hanno offerto i giudici del merito) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e non manifestamente illogici argomenti dalla Corte del merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della motivazione); perché il secondo motivo difetta nell'indicare gli elementi di segno positivo, pretermessi dai giudici del merito, a sostegno della rivendicata e denegata applicabilità delle generiche, esclusa in ragione dei precedenti del ricorrente, argomentazione che porta la decisione impugnata al riparo da rilievi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore I P esidente Benedet