Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address established jurisprudence on plea agreement review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a plea agreement sentence, but the Court held that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible. Consequently, complaints about waived reasons, sentencing errors, or the failure to evaluate statutory dismissal conditions were rejected as contrary to settled case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible if they concern waived reasons, sentencing determinations, or the lack of evaluation of dismissal conditions, as only specific grounds regarding will formation, prosecutor consent, and content divergence are permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJA ERMIR nato il 12/12/1969 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEira-t-6--àwg6gr e r--j5- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ermir Baja avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass.
Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta o infine, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente 7-Th Benedetto Paternò Raddusa ( Anna Petruz