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Ordinanza — n. 9635/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds, late statutory arguments, and generic complaints on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Buccoliero inadmissible because none of the grounds met the requirements for admissibility in a final review proceeding. The court rejected specific arguments regarding notification timing, prescription bars due to recidivism, the untimely introduction of Article 131 bis of the Penal Code, and a generic complaint about sentencing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not permitted by law, if they are based on facts already examined, if they introduce new statutory arguments without specific argumentation, or if they are generic rather than specific.

Parole chiave

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inadmissible appeal Cassation grounds recidiva bar Art 131 bis generic complaint sentencing review procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERO ANTONIO nato a MANDURIA il 25/11/1981 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Buccoliero esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare : il primo, perché superato dalla disamina degli atti trasmessi (la notifica del decreto di citazione in appello è stata effettuata presso il difensore domiciliatario); il secondo perché la prescrizione, assertivamente precedente alla data della sentenza impugnata, nel caso era impedita dalla recidiva, reiterata e infraquinquennale, contestata e riconosciuta; il terzo perché rivendica apoditticamente l'applicabilità alla specie dell'art 131 bis cod. pen., peraltro sollecitata per la prima volta in questa sede, senza mai argomentare sulle specifiche connotazioni del fatto a giudizio; l'ultimo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, per la genericità della relativa doglianza a fronte di una motivazione sul punto che, per quanto sintetica, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione facendo leva sulle modalità dell'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Petruzzelli