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Ordinanza — n. 9634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for non-justifiable grounds under Art. 448(2-bis).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, applying Article 448(2-bis) of the Code of Criminal Procedure which restricts appeals against plea bargain judgments to specific grounds. The appellant argued for a dismissal under Article 129 due to alleged lack of reasoning, but the court found this argument apodictic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if based on grounds not listed in the statute, such as a general claim of insufficient reasoning without specific legal qualification errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Article 448 restriction simplified procedure court costs award motivi di cassazione ritiro dell'atto procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI GIUSEPPE nato a FROSINONE il 18/09/1990 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEparti udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Liburdi Giuseppe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie, il ricorrente deduce una carenza motivazionale lamentando, peraltro in modo apodittico, la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando per contro alla luce delle superiori indicazioni di principio, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;

Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337); ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddusa /Anni: Petru l s T !N C. CELL