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Ordinanza — n. 9633/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAJEC WALID nato il 09/12/1990 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdito-a-v3.4i-se-effe-partC udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Walid Tajec esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie, il ricorrente deduce una carenza motivazionale lamentando, peraltro in modo apodittico, la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando per contro alla luce delle superiori indicazioni di principio, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie, il ricorrente deduce una carenza motivazionale lamentando, peraltro in modo apodittico, la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando per contro alla luce delle superiori indicazioni di principio, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi motivazione nel merito verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAJEC WALID nato il 09/12/1990 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdito-a-v3.4i-se-effe-partC udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Walid Tajec esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie, il ricorrente deduce una carenza motivazionale lamentando, peraltro in modo apodittico, la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando per contro alla luce delle superiori indicazioni di principio, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;

Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337); ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore residente Benedetto Paternò Raddusa Petru llis \\, IN CAN