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Ordinanza — n. 9632/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for non-justifiable grounds under Art. 448(2-bis) CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Hamid Jendoubi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's plea bargain sentence lacked sufficient reasoning regarding the evidence, claiming a violation of the 'beyond reasonable doubt' standard. The Court ruled that such complaints fall outside the limited grounds for cassation appeals against plea bargains defined in Article 448(2-bis) of the Code of Criminal Procedure, as they do not address the specific statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was condemned to pay the legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on grounds not listed in the statute, such as general lack of motivation or evidentiary assessment, and must be rejected via simplified procedure.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Art. 448 CPP simplified procedure evidence assessment motivi di cassazione censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 448 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI HAMID nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamid Jendoubi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie il ricorrente lamenta un difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti che a suo avviso non avrebbero potuto portare alla condanna del ricorrente secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, all'evidenza, dunque, ponendosi oltre i limiti di proponibilità del ricorso di legittimità sopra indicati; ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto