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Ordinanza — n. 9631/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for non-justifiable grounds under Art. 448(2-bis).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, applying Article 448(2-bis) of the Code of Criminal Procedure which restricts appeals against plea bargains to specific grounds. The appellant argued for a dismissal under Article 129 due to a lack of reasoning, but the Court found this argument apodictic and not permitted in this context. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on grounds not listed in the statute, such as a generic claim of omitted reasoning for a dismissal, which must be rejected without participation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain limitations Article 448 criminal procedure omitted reasoning dismissal simplified procedure declaration abbandono del procedimento disdetta in periodo di prova motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 448 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337); ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOKOMANI RUDIN HAMDI nato il 02/07/1972 avverso la sentenza del 23/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rudin Hanndi Kokomani esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie, il ricorrente deduce una carenza motivazionale lamentando, peraltro in modo apodittico, la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando per contro alla luce delle superiori indicazioni di principio, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014;

Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337); ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore I