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Ordinanza — n. 9630/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of already decided merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9630/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because its grounds were merely repetitive of arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly assessed the nature of the alleged crime based on the victim's role and location, and determined that Article 131-bis of the Penal Code did not apply due to the severity of repeated offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if its motives are merely reproductive of profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the court of merits with correct and logically consistent arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds rejection merits already decided Article 616 criminal procedure procedural economy principle perseguimento penale per diffamazione recidiva infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
in ragione della gravità delle ripetute offese mosse in direzione della persona offesa ( pagina 9 primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO GUIDO ANGELO nato a TRICASE il 31/05/1955 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Angelo De Marco esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito con argomentazioni che, per quanto sintetiche, si sono rilevate corrette e immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla configurabilità del reato contestato alla luce del ruolo della persona offesa e del luogo di realizzazione della condotta ( pagina 8, ultimo capoverso), sia in ordine alla esclusa applicabilità del disposto di cui all'alt 131 bis cod. pen. in ragione della gravità delle ripetute offese mosse in direzione della persona offesa ( pagina 9 primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore (ìl Presidente Benedetto P