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Ordinanza — n. 9629/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere grievances and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9629/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicandro Staffieri inadmissible. The court found that all grounds raised were mere grievances regarding facts, which were already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal lacked the necessary specific comparison with the lower court's motivation required for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal arguments and cannot consist of mere grievances or mere reproductions of facts already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere grievances jurisdictional appeal lack of motivation Court of Cassation menomazione psichica ricovero psichiatrico forzato perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAFFIERI NICANDRO nato a VENAFRO il 26/10/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicandro Staffieri esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le puntuali valutazioni spese nel pervenire alla conclusione del vizio parziale di mente riferibile all'imputato e nel confermare i tratti costituivi della ritenuta responsabilità per i fatti addotti), inadeguatamente contrastate dall'impugnazione che difetta di un puntuale ed effettivo confronto con la motivazione sottesa al provvedimento impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere este