Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all grounds were prohibited under the law for a legality proceeding. The appellant argued for personal use of cocaine and atypical mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly examined these points. The court rejected the appeal as merely repetitive of the merits and upheld the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not permitted by law for a legality proceeding or if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI LEONARDO nato a PARMA il 08/12/1973 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Silvestri; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare: il primo perchè meramente riproduttivo dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito all'esito di un percorso argomentativo puntuale e immune a incongruenze logiche, destinato a disvelare l'inconferenza della tesi difensiva ( propugnata solo con l'appello) quanto alla destinazione ad uso personale della cocaina rinvenuta nella disponibilità del ricorrente ( si veda la pagina 2, capoversi dal primo al terzo); il secondo motivo, afferente la mancata concessione delle attenuanti atipiche perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda la pagina 2, dall'ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa A,nna Petr-