Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9627/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to overcome preliminary objections regarding procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the preliminary objections raised by the defense were not successfully overcome. The lower court's decision relied on a specific legal provision that rendered the defense's arguments ineffective, particularly concerning the lack of a coherent subsequent appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the preliminary objections raised by the defense are not overcome by the arguments presented in the appeal, rendering the lower court's decision based on the cited legal provision insuperable.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility preliminary objections procedural defects Corte di Cassazione art. 616 c.p.p. censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUCI ROBERTO nato a BRINDISI il 09/04/1976 avverso l'ordinanza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Leuci esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le valutazioni pregiudiziali rese dal provvedimento impugnato non risultano superate dalle obiezioni difensive prospettate dal ricorso ( la disamina degli atti non da conto di un successivo appello coerentemente recapitato presso l'indirizzo "Pec" corretto) così da rendere insuperabili le argomentazioni spese dalla Corte del merito a fronte dell'inequivoco tenore del dato normativo di riferimento, puntualmente richiamato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore residente Benedetto Paternò Raddusa An a Petr ellis TO IN C C C_ ,r77i 2