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Ordinanza — n. 9626/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural errors outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to renew an investigation request, but the court found this claim contradicted the lower court's explicit reasoning. Consequently, the court ruled that the cited grievances were merely speculative attempts to re-evaluate evidence, which fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in legal errors; generic requests to re-evaluate evidence or allege procedural violations without concrete factual basis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity re-evaluation of evidence procedural errors cassation jurisdiction motivi di revisione censura dell'apprezzamento delle prove impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINO MARIO nato a NAPOLI il 23/03/1979 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fibrino; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e si legano a una asserita violazione di norme processuali ( la mancata rinnovazione istruttoria sollecitata con l'appello) palesemente smentita dal motivare della decisione impugnata ( considerata la puntuale e logica motivazione spese nell'escludere la rilevanza stessa della prova da acquisire), che il ricorso del resto non contrasta con la dovuta specificità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa