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Ordinanza — n. 9625/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court correctly found the appeal was filed late. The appellant, Domenico Di Santantonio, argued for the appeal's validity, but the appeal was deposited after May 22, 2019, which exceeded the final deadline for timely prosecution. The court ruled that the appeal was inadmissible pursuant to Articles 544 and 585 of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 1 and Art. 585, comma 1, letter a) and comma 2, letter b) of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and the lower court's assessment of the delay is binding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limits late filing consequences Code of Criminal Procedure procedural deadline violation deposito tardivo domanda d'asilo tardiva inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 585, comma 1, letter a) of the Code of Criminal Procedure
Art. 585, comma 2, letter b) of the Code of Criminal Procedure
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
chiamati a regolare il caso di specie (la sentenza appellata è stata resa con motivazione contestuale il 7 maggio 2019); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTANTONIO DOMENICO nato a BRINDISI il 20/03/1990 avverso l'ordinanza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Di Santantonio esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto correttamente la Corte del merito ha apprezzato la tardività dell'appello interposto nell'interesse dell'imputato atteso che il gravame è stato depositato oltre la data del 22 maggio 2019, termine ultimo per la tempestiva proposizione della relativa impugnazione alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lettera a) e 585 comma 2, lettera b, cod. proc. pen. chiamati a regolare il caso di specie (la sentenza appellata è stata resa con motivazione contestuale il 7 maggio 2019); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò