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Ordinanza — n. 9624/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific procedural errors in drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9624/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simona Marchi inadmissible, ordering her to pay legal costs. The court found the grievances raised by the appellant were irrelevant to the scope of cassation review and lacked specific identification of factual distortions by the lower courts. Consequently, the conviction for drug trafficking was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must identify specific procedural errors; generic challenges to the finality of facts or the nature of the crime are inadmissible as they fall outside the scope of legal review.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction scope of cassation procedural errors legal costs risarcimento alle vittime di reati ritardo ingiustificato dell'azione penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHI SIMONA nato a CARRARA il 10/09/1979 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Marchi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a contestare la finalizzazione all'attività di spaccio della sostanza detenuta dalla ricorrente, così da risultare estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa n. Petru