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Ordinanza — n. 9623/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits already decided without specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9623/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning. The court rejected the appeal because it failed to provide a specific, critical comparison with the lower court's findings regarding witness credibility and evidentiary gaps.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must offer specific and critical arguments distinct from those already decided by the lower court, failing to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided specific critique required court costs and fine traffico aggravato di stupefacenti azione di convalida del sequestro dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN LUCA nato a TRIESTE il 25/04/1974 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Boschin; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a mettere in discussione il giudizio di responsabilità dell'imputato„ sono meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico giuridici dal giudice di merito rispetto ai quali il ricorso omette di effettuare un confronto critico effettivo e specifico (in particolare sia trascurando di considerare gli esiti dell'attività di osservazione resa dalla PG quale momento valutativo fondamentale nel dare attendibilità al secondo narrato del teste Senneraro e sia di prendere posizione sulla risposta offerta in ordinalla indifferenza probatoria relativa al mancato rinvenimento della somma di 100 assertivamente pattuiti per la cessione della sostanza in contestazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ben n detto Paternò Raddusa (Anna Petruzzellis i J \ , 7; i:‘,1 CA