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Ordinanza — n. 9622/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded criticism on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Comessiatti inadmissible, ordering him to pay costs. The court found the first complaint regarding the personal use of seized substances was too general and lacked a specific critical comparison with the lower court's reasoning. Conversely, the challenge to the lack of a statutory mitigation under Article 73 of the Friuli-Venezia Giulia Penal Code was deemed manifestly unfounded given the coherent logic in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive criminal issues.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 7 TUS; An appeal is inadmissible if the complaints are too general and lack specific critical engagement with the lower court's arguments, or if the criticism is manifestly unfounded due to the coherence of the original decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal general complaint lack of specificity statutory mitigation Cassazione ordinanza procedural defect costs award imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 7 TUS
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMESSATTI ALESSANDRO nato a UDINE il 11/01/1993 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Come9i3tti esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la prima doglianza, diretta a contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla destinazione ad uso personale della sostanza detenuta dall'imputato è all'evidenza aspecifica perche priva di un puntuale ed effettivo confronto critico con gli snodi argomentativi della decisione impugnata ( si vedano le motivazioni espresse dall'ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza innpugnatae soprattutto il rilievo in fatto segnalato al primo capoverso di pagina 3) mentre la censura inerente la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'ad 73 TUS è manifestamente infondata attesa la lineare e coerente logicità delle indicazioni offerte sul punto in sentenza in risposta al motivo di appello ( si veda il quart'ultimo capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto