Italian court dismisses request for remittal due to lack of concrete external danger to judicial impartiality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for remittal inadmissible because the alleged circumstances did not constitute a 'grave local situation' under Article 45 of the Code of Criminal Procedure. The petitioner argued that the Guardia di Finanza's conduct created a legitimate suspicion and disrupted proceedings, but the court found these issues were merely part of ordinary procedural dialectic. Consequently, the court ruled that no external danger to judicial impartiality existed, leading to the dismissal of the request and an order for the petitioner to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A request for remittal based on a 'grave local situation' is inadmissible when the alleged facts are internal to the ordinary development of procedural dialectic rather than constituting an external danger to judicial impartiality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CORRAO PIETRO nato a BALESTRATE il 14/11/1962 trasmessa con istanza del 30/06/2021 dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza ex art 46 cod. proc. pen. formulata da Pietro Corrao esaminati gli atti; rilevato che l'istanza è diretta a denunziare circostanze inerenti le modalità di svolgimento delle indagini sottese al procedimento di riferimento che - svolte dal medesimo nucleo della Guardia di Finanza di Palermo e seguite dagli stessi verbalizzanti che avrebbero curato altra attività di indagine sempre a carico del Corrao ( Maresciallo aiutante della guardia di Finanza, operativo presso il secondo Nucleo metropolitano di Palermì sfociate già in una sentenza di condanna resa ai danni del predetto - darebbero corpo, per una serie di vizi sostanzialmente addotti siccome analogamente riscontrati anche nel diverso procedimento, ad una sorta di accanimento mostrato, da parte dei citati componenti della polizia giudiziaria, nei confronti dell'istante, da cui sarebbe derivata la paventata grave situazione locale, non altrimenti emendabile, tale da turbare lo svolgimento del processo e determinare una situazione di legittimo sospetto; ritenuta l'evidente inammissibilità dell'istanza atteso che la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen.
è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito mentre nel caso le situazioni descritte dall'istante sono per contro tipicamente riconducibili e definibili all'interno dell'ordinario sviluppo della dialettica processuale, perché all'evidenza non coinvolgenti l'ordine processuale (inteso come complesso di persone e mezzi apprestato dallo Stato per l'esercizio della giurisdizione) sicchè le stesse finiscono per non avere alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen , anche in relazione alla liquidazione di una somma in via equitativa in favore della cassa delle ammende ( art 48, comma 6, cod. proc pen.)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden