Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9620/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the complaint regarding suspended sentence denial is manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9620/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint regarding the denial of a suspended sentence was manifestly unfounded. The lower court's decision was upheld because it was supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defendant's defensive arguments. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground of complaint is manifestly unfounded, requiring the lower court's decision to be supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defensive arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded suspended sentence Cassation procedure procedural costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia sospensione della naturalizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTANA EFISIO nato a QUARTU SANT'ELENA il 28/04/1967 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Efisio Mattana; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza, afferente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda il quarto capoverso dell'ultima pagina della relativa motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddusa O !N CANC' • ..;'