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Ordinanza — n. 9618/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive and generic arguments regarding criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9618/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Fidone inadmissible. The appellant argued against the criminal intent of the alleged offense, but the court found these reasons were generic and merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and merely reproduce reasons already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection repetitive grounds analysis criminal intent defense procedural dismissal order truffa aggravata reato economico licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE SALVATORE nato a NISCEMI il 02/01/1952 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Fidone; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contrastare il dolo del reato contestato, riproduce, peraltro in termini di estrema genericità, le ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nel rimarcare l'estrema inconferenza delle ragioni giustificative della condotta riscontrata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa nna Petrs9zzellis DEP !7,970 IN