Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed reasons and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in the finality jurisdiction. The appellant challenged the lower court's sentencing regarding drug quantity and punishment, arguing against the exclusion of a specific legal hypothesis. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the precise factual reference to the seized substance's weight and quality which rendered further argumentation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on reasons permitted by law; appeals resting on manifestly unfounded arguments or non-allowed grounds are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CARMELO nato a MILANO il 20/01/1994 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Basile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo di doglianza, inerente la qualificazione del fatto inerente il capo b) della rubrica è manifestamente infondato atteso il puntuale e satisfattivo riferimento nel caso al dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta, nel caso, per la sua incisiva rilevanza, destinato ad assorbire ogni ulteriore approfondimento argomentativo nell'escludere l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che anche le ulteriori censure, afferenti la determinazione del trattamento punitivo, sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, nel discostarsi dal minimo edittale per il fatto ritenuto più grave ( peraltro in termini estremamente modesti sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa na Petru zellis r7r,