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Ordinanza — n. 9616/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive, generic, and lacking positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Cavallaro inadmissible on three grounds. The first argument was deemed merely repetitive of issues already decided by the lower court regarding joint responsibility, while the second sought a new application of a generic non-punishment clause without specific justification. The third argument failed to provide positive elements necessary for recognizing atypical mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 334 c.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined, relies on generic statutory provisions without specific justification, or lacks the positive elements required to support the recognition of atypical mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic statutory provision atypical mitigating circumstances joint criminal responsibility procedural costs Cassazione ordinanza bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 334 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 334 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO IVAN nato a PALERMO il 19/11/1976 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Cavallaro esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dal giudice di merito in ordine alla responsabilità concorsuale ascritta al ricorrente in qualità di custode rispetto al reato alla sottrazione delle cose sottoposte a vincolo tmaterialmente ascritta al fratello proprietario (facendo coerentemente leva sulla disponibilità delle chiavi di accesso al luogo ove erano ricoverati i beni), risultando, del resto, i rilievi difensivi al più funzionali ad una possibile riqualificazione del fatto (riconducendolo all'alveo del primo comma dell'art. 334 cod. pen. in luogo del comma secondo ritenuto) rispetto alla quale il ricorrente non nutre alcun interesse utile a sostenere il ricorso ( considerati i limiti edittali previsti dai due commi della disposizione in questione); il secondo motivo è inammissibile perché si sollecita per la prima volta l'applicazione della disposizione di cui all'alt 131-bis cod. pen. peraltro in termini di estrema genericità ( il ricorso difetta di argomentare in ordine alle ragioni nel caso giustificative della causa di non punibilità rivendicata); il terzo motivo è generico perché difetta dell'indicazione degli elementi positivi, pretermessi dalla Corte del merito, utili a sostenere il riconoscimento delle attenuanti atipiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Be