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Ordinanza — n. 9615/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed grounds and re-litigating merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in a legality proceeding. The appellant argued regarding sentencing and partial mental capacity, but the court found these arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they cite grounds not permitted by law or if they merely re-litigate issues already decided by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Supreme Court legality proceeding inadmissible appeal re-litigation of merits sentencing review partial mental capacity court costs and fine reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE MIRKO MARIA FRANCESCO nato a PIAZZA ARMERINA il 09/08/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Maria Carbone; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che con le doglianze prospettate in punto di responsabilità sono riprodotti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare i riferimenti argomentativi spesi in ordine alla non influenza del già' riconosciuto vizio parziale di mente e dei motivi inerenti le ragioni di allontanamento non autorizzato dal luogo di restrizione domiciliare sull'elemento soggettivo); ritenuto che con le censure inerenti la determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre il diniego delle generiche trova adeguato e satisfattivo riferimento, a tacer d'altro, nella rimarcata assenza della indicazione di utili elementi di segno positivo nel caso pretermesse dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa na Petru