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Ordinanza — n. 9614/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests a new merit review without addressing lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9614/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to engage with the specific reasons given by the lower courts for rejecting the claim of atypical mitigating circumstances. The appellant sought a re-evaluation of the merits based on the defendant's non-cooperative behavior, which falls outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it requests a new assessment of the merits without addressing the specific grounds relied upon by the lower courts to reject the claim.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility atypical mitigating circumstances non-cooperative behavior scope of cassation review merit re-evaluation difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di motivazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONWUKWE IKEMDINACHI EUSTACE (CUI 040W704) nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Onwukwe Ikemdinachi Eustace esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni poste a fondamento in primo e secondo grado a supporto del mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche (immediatamente correlate al contegno non collaborativo prestato dall'imputato) sollecita una rivalutazione di merito all'evidenza estranea al sindacato di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat