Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for re-evaluating evidence under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmelo Vaccaro inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding drug trafficking, but the court found his arguments generic and lacking specific procedural errors. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, rejecting the request for a new assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds of law; generic complaints regarding the length of the sentence or the lack of alternative sentencing options are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO CARMELO nato in SVIZZERA il 16/03/1978 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vaccaro Carmelo; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare : il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito a sostegno della riferibilità della sostanza indicata nel capo di imputazione alla disponibilità del ricorrente e della destinazione a fini di spaccio della stessa, conclusione alla quale la Corte del merito è pervenuta in esito a un percorso argomentativo connotata da una lineare e coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che con il secondo motivo si contesta del tutto genericamente la misura della pena adottata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel pieno rispetto degli indici normativi di riferimenti mentre è marcatamente inconferente il riferimento alla sospensione condizionale della pena, già concessa dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pa ernò Raddusa Anna Petruzze s DE7,4TO IN CAt-.