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Ordinanza — n. 9610/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible because arguments merely repeat first-instance findings on association charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9610/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Hammami Hmida and Adragna Giuseppa inadmissible. The court found that all arguments raised in these appeals were merely reproductions of issues already fully examined and rejected with correct legal reasoning by the first-instance judge. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if their grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments association charges legality jurisdiction procedural costs reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMMAMI HMIDA nato il 25/05/1982 ADRAGNA GIUSEPPA nato a ERICE il 03/07/1986 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Hammami Hnnida e Adragna Giuseppa esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati nelle due impugnazioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione agli estremi di configurabilità dell'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata alla Hammadi Hmida (si vedano le argométazioni spese alla pagina 3 della sentenza impugnata che succintamente riposano sulle più complete e dettagliate precisazioni offerte dalla sentenza di primo grado dalla pagina 67, il cui tenore smentiva in radice la fondatezza dei rilievi addotti con l'appello, pedissequamente ribaditi in sede di legittimità), sia in relazione alla valenza degli elementi probatori posti a sostegno del giudizio di responsabilità ascritto alla Adragna per il capo c) della rubrica (si vedano le pagine 5 e 6 che ripercorrono le emergenze acquisite a carico dell'imputata valorizzate in primo grado, smentendo i rilievi difensivi che peraltro non tengono conto del complessivo portato emergenta dai dati acquisiti anche in relazione alle risultanze dei servizi di appostamento e osservazione richiamati in sentenza); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa A na Petru z Ilis IN CANCELLE::7