Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9609/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9609/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9609/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIOVANNI GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/08/1987 DI GIOVANNI MAURIZIO nato a PALERMO il 27/06/1989 DI GIOVANNI VINCENZO nato a BIANCAVILLA il 26/12/1977 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di Giuseppe Di Giovanni, Maurizio Di Giovanni, Vincenzo Di Giovanni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che íeprimo motivo ( prospettato nel solo interesse di Giuseppe Di Giovanni) si sostanzia in una sterile contestazione della riqualificazione operata in appello, non contrastata quanto alla valutazione giuridica operata ma solo sul versante di una asserita violazione del contraddittorio, perché resa in sentenza d'ufficio dalla Corte del merito, nel caso smentita proprio dalla possibilità di esporre con il ricorso di legittimità le ragioni di eventuale erroneità quanto alla configurazione privilegiata in esito al gravame di merito, nel caso non addotte; ritenuto ancora che gli altri motivi di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (la recidiva riconosciuta in danno di Vincenzo di Giovanni e il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn.2 e 3 cod. pen. avuto riguardo a tutti e tre i ricorrenti) sono manifestamente infondati perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( alla pagina 5 quanto al primo tema, alla pagina quattro, sino al terzo capoverso per l'altro profilo di doglianza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, nn.2 e 3 cod. pen. avuto riguardo a tutti e tre i ricorrenti) sono manifestamente infondati perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( alla pagina 5 quanto al primo tema, alla pagina quattro, sino al terzo capoverso per l'altro profilo di doglianza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione revisione della rendita d'invalidità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIOVANNI GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/08/1987 DI GIOVANNI MAURIZIO nato a PALERMO il 27/06/1989 DI GIOVANNI VINCENZO nato a BIANCAVILLA il 26/12/1977 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di Giuseppe Di Giovanni, Maurizio Di Giovanni, Vincenzo Di Giovanni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che íeprimo motivo ( prospettato nel solo interesse di Giuseppe Di Giovanni) si sostanzia in una sterile contestazione della riqualificazione operata in appello, non contrastata quanto alla valutazione giuridica operata ma solo sul versante di una asserita violazione del contraddittorio, perché resa in sentenza d'ufficio dalla Corte del merito, nel caso smentita proprio dalla possibilità di esporre con il ricorso di legittimità le ragioni di eventuale erroneità quanto alla configurazione privilegiata in esito al gravame di merito, nel caso non addotte; ritenuto ancora che gli altri motivi di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (la recidiva riconosciuta in danno di Vincenzo di Giovanni e il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn.2 e 3 cod. pen. avuto riguardo a tutti e tre i ricorrenti) sono manifestamente infondati perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( alla pagina 5 quanto al primo tema, alla pagina quattro, sino al terzo capoverso per l'altro profilo di doglianza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa a Petry7