Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9607/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9607/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBINO PIETRO nato a TAORMINA il 11/07/1992 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Rubbino; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, avuto riguardo al primo motivo di ricorso, lo stesso si è rivelato meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro genericamente prospettati con l'appello, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, diretti a privare di rilievo l'avvenuta assoluzione di Marco Scilio per la rapina oggetto della deposizione tacciata di falsità resa dall'imputato nel processo promosso in danno del primo'e in particolare per avere la Corte del merito fatto puntuale richiamo alle immediate argomentazioni spese in primo grado (pagine 3 e 4) in ordine alle ragioni della detta assoluzione, per l'appunto determinata dalla inutilizzabilità in quel processo delle spontanee informazioni rese dal Rubbino subito dopo la rapina e dalla successiva deposizione resa in dibattimento, diretta a smentire il contenuto delle originarie dichiarazioni propalando, tuttavia, informazioni false sul numero dei soggetti coinvolti, contrastate dal complessivo portato delle acquisizioni istruttorie (le sommarie informazioni indicate nel primo capoverso della pagina 4 della sentenza di primo grado) e negando un fatto vero (il coinvolgimento dello Scilio), per contro fotografato dalle citate spontanee informazioni, correttamente ritenute utilizzabili nel processo che occupa; rilevato che l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il mancato riconoscimento delle generiche, a tacer d'altro, risulta puntualmente argomentato facendo leva sulla scelta del ricorrente di ribadire anche nel corso del giudizio in disamina il portato delle falsità fatte oggetto della relativa contestazione oltre che sulla mancanza di elementi positivi utili a una soluzione di segno opposto mentre, quanto alla misura della pena, la stessa risulta attestata nel relativo minimo edittale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9607/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni inchiesta per falsità atti confessione alibi testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBINO PIETRO nato a TAORMINA il 11/07/1992 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Rubbino; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, avuto riguardo al primo motivo di ricorso, lo stesso si è rivelato meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro genericamente prospettati con l'appello, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, diretti a privare di rilievo l'avvenuta assoluzione di Marco Scilio per la rapina oggetto della deposizione tacciata di falsità resa dall'imputato nel processo promosso in danno del primo'e in particolare per avere la Corte del merito fatto puntuale richiamo alle immediate argomentazioni spese in primo grado (pagine 3 e 4) in ordine alle ragioni della detta assoluzione, per l'appunto determinata dalla inutilizzabilità in quel processo delle spontanee informazioni rese dal Rubbino subito dopo la rapina e dalla successiva deposizione resa in dibattimento, diretta a smentire il contenuto delle originarie dichiarazioni propalando, tuttavia, informazioni false sul numero dei soggetti coinvolti, contrastate dal complessivo portato delle acquisizioni istruttorie (le sommarie informazioni indicate nel primo capoverso della pagina 4 della sentenza di primo grado) e negando un fatto vero (il coinvolgimento dello Scilio), per contro fotografato dalle citate spontanee informazioni, correttamente ritenute utilizzabili nel processo che occupa; rilevato che l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il mancato riconoscimento delle generiche, a tacer d'altro, risulta puntualmente argomentato facendo leva sulla scelta del ricorrente di ribadire anche nel corso del giudizio in disamina il portato delle falsità fatte oggetto della relativa contestazione oltre che sulla mancanza di elementi positivi utili a una soluzione di segno opposto mentre, quanto alla misura della pena, la stessa risulta attestata nel relativo minimo edittale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Bened tto Pat rnò ddusa (Ama Petr DEP