Ordinanza — n. 9605/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCOLA LUCA nato a GROTTAGLIE il 27/10/1969 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Giancola; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché dei tutto aspecifico sia in relazione al giudizio di responsabilità atteso che l'impugnazione, senza mai fare un riferimento concreto alla motivazione adottata dalla Corte del merito, attinta solo da considerazioni di principio prive di immediata riferibilità all'argomentare contestato, finisce per poggiarsi unicamente su una censura in rito ( la non utilizzabilità della CNR), prospettata in modo apodittico ( non sarebbe stato prestato il consenso alla relativa acquisizione dalla difesa) e in termini inadeguati (non si precisa quale sia la decisività da ascrivere ai dati emergenti da tale acquisizione rispetto all'insieme delle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., esclusa per la riscontrata abitualità ostativa senza che sul punto risulti dedotto alcunchè in senso contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Giancola; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché dei tutto aspecifico sia in relazione al giudizio di responsabilità atteso che l'impugnazione, senza mai fare un riferimento concreto alla motivazione adottata dalla Corte del merito, attinta solo da considerazioni di principio prive di immediata riferibilità all'argomentare contestato, finisce per poggiarsi unicamente su una censura in rito ( la non utilizzabilità della CNR), prospettata in modo apodittico ( non sarebbe stato prestato il consenso alla relativa acquisizione dalla difesa) e in termini inadeguati (non si precisa quale sia la decisività da ascrivere ai dati emergenti da tale acquisizione rispetto all'insieme delle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., esclusa per la riscontrata abitualità ostativa senza che sul punto risulti dedotto alcunchè in senso contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCOLA LUCA nato a GROTTAGLIE il 27/10/1969 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Giancola; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché dei tutto aspecifico sia in relazione al giudizio di responsabilità atteso che l'impugnazione, senza mai fare un riferimento concreto alla motivazione adottata dalla Corte del merito, attinta solo da considerazioni di principio prive di immediata riferibilità all'argomentare contestato, finisce per poggiarsi unicamente su una censura in rito ( la non utilizzabilità della CNR), prospettata in modo apodittico ( non sarebbe stato prestato il consenso alla relativa acquisizione dalla difesa) e in termini inadeguati (non si precisa quale sia la decisività da ascrivere ai dati emergenti da tale acquisizione rispetto all'insieme delle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., esclusa per la riscontrata abitualità ostativa senza che sul punto risulti dedotto alcunchè in senso contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa na Petruzzellis DErn77,1:',:"0 IN C4FELLEA 2 1y.14R 2022 ..',...:•-,N