Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9605/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCOLA LUCA nato a GROTTAGLIE il 27/10/1969 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Giancola; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché dei tutto aspecifico sia in relazione al giudizio di responsabilità atteso che l'impugnazione, senza mai fare un riferimento concreto alla motivazione adottata dalla Corte del merito, attinta solo da considerazioni di principio prive di immediata riferibilità all'argomentare contestato, finisce per poggiarsi unicamente su una censura in rito ( la non utilizzabilità della CNR), prospettata in modo apodittico ( non sarebbe stato prestato il consenso alla relativa acquisizione dalla difesa) e in termini inadeguati (non si precisa quale sia la decisività da ascrivere ai dati emergenti da tale acquisizione rispetto all'insieme delle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., esclusa per la riscontrata abitualità ostativa senza che sul punto risulti dedotto alcunchè in senso contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Giancola; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché dei tutto aspecifico sia in relazione al giudizio di responsabilità atteso che l'impugnazione, senza mai fare un riferimento concreto alla motivazione adottata dalla Corte del merito, attinta solo da considerazioni di principio prive di immediata riferibilità all'argomentare contestato, finisce per poggiarsi unicamente su una censura in rito ( la non utilizzabilità della CNR), prospettata in modo apodittico ( non sarebbe stato prestato il consenso alla relativa acquisizione dalla difesa) e in termini inadeguati (non si precisa quale sia la decisività da ascrivere ai dati emergenti da tale acquisizione rispetto all'insieme delle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., esclusa per la riscontrata abitualità ostativa senza che sul punto risulti dedotto alcunchè in senso contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Parole chiave

Generato dall'IA
corrispondenza con il difensore elementi comunicati a posteriori punibilità dei mass media motivazione inadeguata delle censure costituzionali accertamento insufficiente dei fatti informazione presumibilmente pertinente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCOLA LUCA nato a GROTTAGLIE il 27/10/1969 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Giancola; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché dei tutto aspecifico sia in relazione al giudizio di responsabilità atteso che l'impugnazione, senza mai fare un riferimento concreto alla motivazione adottata dalla Corte del merito, attinta solo da considerazioni di principio prive di immediata riferibilità all'argomentare contestato, finisce per poggiarsi unicamente su una censura in rito ( la non utilizzabilità della CNR), prospettata in modo apodittico ( non sarebbe stato prestato il consenso alla relativa acquisizione dalla difesa) e in termini inadeguati (non si precisa quale sia la decisività da ascrivere ai dati emergenti da tale acquisizione rispetto all'insieme delle emergenze istruttorie valorizzate in sentenza), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., esclusa per la riscontrata abitualità ostativa senza che sul punto risulti dedotto alcunchè in senso contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa na Petruzzellis DErn77,1:',:"0 IN C4FELLEA 2 1y.14R 2022 ..',...:•-,N