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Ordinanza — n. 9604/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMITO GIANFRANCO nato a BARI il 19/01/1991 MONTANI DAVIDE nato a BARI il 12/03/1990 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianfranco Romito e Davide Montani esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza proposta è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la rivendicata qualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta coerentemente negata alla luce di una puntuale valutazione di tutti gli elementi tipici di tale fattispecie, letti in modo complessivo e sinergico e ritenuti incompatibili all'ipotesi di lieve offensività alla luce in primo luogo della quantità della sostanza detenuta (cocaina per circa 157 grammi), elemento letto e confermato nella sua decisiva rilevanza dalla professionalità dell'attività illecita sottesa a tale detenzione, resa evidente dalla strumentazione funzionale alla suddivisione della sostanza in questione e delle modalità di occultamento riscontrate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 309 del 1990 risulta coerentemente negata alla luce di una puntuale valutazione di tutti gli elementi tipici di tale fattispecie, letti in modo complessivo e sinergico e ritenuti incompatibili all'ipotesi di lieve offensività alla luce in primo luogo della quantità della sostanza detenuta (cocaina per circa 157 grammi), elemento letto e confermato nella sua decisiva rilevanza dalla professionalità dell'attività illecita sottesa a tale detenzione, resa evidente dalla strumentazione funzionale alla suddivisione della sostanza in questione e delle modalità di occultamento riscontrate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione consumo di canapa test sul consumo di droga permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMITO GIANFRANCO nato a BARI il 19/01/1991 MONTANI DAVIDE nato a BARI il 12/03/1990 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianfranco Romito e Davide Montani esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza proposta è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la rivendicata qualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta coerentemente negata alla luce di una puntuale valutazione di tutti gli elementi tipici di tale fattispecie, letti in modo complessivo e sinergico e ritenuti incompatibili all'ipotesi di lieve offensività alla luce in primo luogo della quantità della sostanza detenuta (cocaina per circa 157 grammi), elemento letto e confermato nella sua decisiva rilevanza dalla professionalità dell'attività illecita sottesa a tale detenzione, resa evidente dalla strumentazione funzionale alla suddivisione della sostanza in questione e delle modalità di occultamento riscontrate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat